Art. 9.
(Regolamenti di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i

 

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Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.
      2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali.
      3. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.